Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese milioni di persone si curano facendo ricorso anche alle terapie alternative o cooterapie. È noto che l'agopuntura come l'omeopatia contribuiscono al ristabilimento dell'equilibrio psicofisico e, quindi, della salute e del benessere.
In questo quadro si inserisce il rapporto antichissimo tra uomo e animale. Da migliaia di anni l'uomo usa gli animali come mezzo di trasporto, fonte di cibo, fonte di abbigliamento, compagno nell'attività venatoria, eccetera.
In una società moderna e complessa come la nostra si è fatto un notevole passo avanti ed oltre a preoccuparci del benessere animale si utilizza l'interazione tra due esseri viventi complessi come l'essere umano e quello animale.
Questa interazione è alla base della pet-therapy, termine anglosassone che definisce in modo sintetico l'oggetto della presente proposta di legge.
Varie esperienze vissute anche nel nostro Paese hanno dimostrato che il bambino come l'anziano, il disabile come il normodotato, possano trarre giovamento da sedute terapeutiche svolte con cavalli, cani, asini, gatti, delfini, uccelli ed altri animali.
Le attività e le terapie assistite dagli animali sono degli interventi progettati, che si differenziano fondamentalmente per la definizione degli obiettivi: nelle attività assistite dagli animali (AAA) tali terapie sono fondamentalmente di carattere educativo, ricreativo, ludico, mentre nelle terapie assistite dagli animali (TAA) sono di carattere sanitario/terapeutico.
La presenza degli animali accanto all'uomo può essere considerata una salutare abitudine che consente di migliorare
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situazioni di stress, stati di frustrazione o crisi di umore. Il contatto, il rapporto con gli animali si è rivelato efficace nella modifica degli stati affettivi, nel miglioramento delle funzioni cognitive e dell'interazione sociale, con effetti positivi sul comportamento sia a livello neuropsicologico che psicosociale. Dal punto di vista terapeutico la terapia assistita dagli animali può avere effetti benefici su individui che necessitano di riabilitazione psichica, poiché consente di evitare gli effetti della cronicità.
Studi scientifici hanno dimostrato che nella riabilitazione fisica che prevede il coinvolgimento dell'animale, il paziente, soprattutto anziani e bambini, risulta essere molto più motivato nel compiere il movimento richiesto, la seduta è più divertente ed il recupero più veloce.
Il coinvolgimento di animali ha inoltre una valenza terapeutica significativa non solo nelle aree dell'handicap psicofisico, ma in altre aree molto importanti come i ritardi psico-intellettivi, la difficoltà di apprendimento, nella terza età, nei soggetti tossicodipendenti; ciò perché la presenza degli animali stimola la fantasia, coinvolge la sfera cognitiva, favorisce i rapporti interpersonali, crea un clima sereno che genera un miglioramento della capacità espressiva e una migliore canalizzazione della aggressività.
L'obiettivo della proposta di legge è quello di riconoscere l'utilità, in campo sociale, e la validità come metodo di cura (in sinergia con rimedi specifici) delle attività e delle terapie assistite dagli animali, considerato che sia la letteratura scientifica in materia sia le esperienze finora condotte hanno dato risultati tangibili; a tale scopo, nell'articolo 1 si individuano le finalità da raggiungere attraverso le attività e le terapie assistite dagli animali di cui si dà definizione all'articolo 2.
L'articolo 3 tratta del benessere degli animali, stabilendo alcuni limiti di specie, età e caratteristiche.
Si prevede, inoltre, all'articolo 4, l'istituzione di una Commissione nazionale per le attività e le terapie assistite dagli animali, composta da esperti delle diverse discipline interessate, che provveda a: definire i criteri, le condizioni, i requisiti in base ai quali le esperienze di AAA e di TAA realizzate possano essere ammesse a valutazione e trarre da tali progetti indicazioni per l'individuazione di procedure standard; individuare le figure professionali specifiche; predisporre un apposito regolamento da sottoporre al Ministro della salute per la disciplina di ogni altro aspetto riguardante le AAA e le TAA ai fini del riconoscimento ufficiale di esse.
L'articolo 5 è relativo alle norme attuative, mentre l'articolo 6 è dedicato alle sanzioni.
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